SEI STATO DENUNCIATO PERCHE’ NON HAI VERSATO L’ASSEGNO PER IL MANTENIMENTO DEI FIGLI?
Il secondo comma dell’art. 570 del Codice penale punisce la condotta di chi “malversa o dilapida i beni del figlio minore o del pupillo o del coniuge”; e ancora di chi “fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa”.
La Cassazione si è recentemente espressa sulla questione con la Sentenza n. 24885 del 2023 precisando che nel caso di versamento parziale dell’assegno di mantenimento non possa ritenersi che lo stato di bisogno sia automaticamente desumibile dalla minore età dei beneficiari.
In altri termini, nell’ipotesi in cui l’obbligato corrisponda parzialmente l’assegno stabilito dal Giudice civile per il mantenimento, per valutare l’illeceità della condotta contestata “il giudice penale deve accertare se tale condotta abbia inciso apprezzabilmente sulla disponibilità dei mezzi economici che il soggetto obbligato è tenuto a fornire ai beneficiari, tenendo inoltre conto di tutte le altre circostanze del caso concreto, dovendosi escludersi ogni automatica equiparazione dell’inadempimento dell’obbligo stabilito dal giudice civile alla violazione della legge penale”.
Dunque un inadempimento parziale può integrare il reato in esame solo quando le somme versate non consentano di far fronte ad esigenze fondamentali di vita (es. alimenti, alloggio, salute, istruzione, educazione, etc etc).
La Suprema Corte spiega anche perché la responsabilità penale vada accertata caso per caso: l’assegno di mantenimento stabilito in sede civile (per esempio in occasione della separazione dei coniugi) ha la finalità di garantire il mantenimento del medesimo tenore di vita avuto durante il matrimonio e, quindi, “il parametro di riferimento è ben diverso dalla nozione di ‘stato di bisogno’ che richiama l’assolvimento delle esigenze primarie”.
Sulla questione giuridica segnalo anche una recentissima Sentenza (dell’8 giugno 2023, n. 4120/2023) del Tribunale di Catania secondo cui “in materia di violazione degli obblighi di assistenza familiare, la mera inadempienza all’obbligo di versare un assegno di mantenimento non è di per sé sufficiente a configurare il reato ai sensi dell’art. 570, comma 2, c.p. È essenziale considerare la situazione economica dell’imputato e lo stato di bisogno del minore per determinare la sussistenza del fatto delittuoso”.
Il caso in esame riguarda per l’appunto una persona accusata di non aver adempiuto all’obbligo di versare all’ex coniuge l’assegno di mantenimento in favore del figlio minore, un obbligo precedentemente stabilito da un provvedimento dello stesso Tribunale in sede civile. La Sentenza si distingue per la sua analisi dettagliata delle circostanze che possono portare all’esclusione della sussistenza del reato, ribadendo due questioni giuridiche fondamentali: la prima riguarda la sussistenza del reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare alla luce della situazione economica precaria dell’imputato; la seconda concerne la necessità di provare lo stato di bisogno del minore per configurare il reato.