Desiderate separarvi o divorziare in tempi ragionevoli?
LA NEGOZIAZIONE ASSISTITA
La Legge n. 162 del 10 novembre 2014 (di conversione del Decreto Legge 132 del 2014) ha introdotto l’istituto della negoziazione assistita con il compito di rendere meno pesante il carico di lavoro dei tribunali, offrendo al contempo una soluzione più leggera e rapida a chi intende separarsi o divorziare consensualmente.
La separazione e il divorzio, quindi, si possono attuare attraverso la negoziazione assistita, un accordo con il quale le parti risolvono una controversia senza rivolgersi al tribunale, attraverso l’assistenza di avvocati. Come detto, ciò evita agli interessati lunghi processi e costi elevati, tanto che la pratica può essere definita nel giro di trenta, quaranta giorni.
In merito ti segnalo che proprio per incentivare il ricorso alla mediazione e alla negoziazione assistita, recentemente la Riforma Cartabia ha riconosciuto con certezza il diritto della parte al gratuito patrocinio, a prescindere dal fatto che la procedura stragiudiziale sia seguita o meno dall'introduzione di un giudizio. Naturalmente occorre che i coniugi raggiungano un accordo su tutte le questioni, dalle condizioni economiche a quelle riguardanti la gestione dei figli. Devono produrre una serie di documenti, con l’assistenza dei rispettivi legali (uno per parte).
LA SEPARAZIONE IN COMUNE
In presenza di determinate condizioni, i coniugi possono decidere di separarsi o divorziare davanti all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza di uno dei due o di quello in cui si sono sposati o, infine, il Comune dove è stato trascritto il matrimonio celebrato con rito religioso o celebrato all’estero.
Come detto (con il Decreto Legge n. 132/2014, convertito con la predetta Legge n. 162/2014) le separazioni e i divorzi sono possibili anche davanti all’Ufficiale dello Stato Civile per concludere un accordo di:
1) separazione personale;
2) cessazione degli effetti civili del matrimonio (in caso di matrimonio religioso);
3) scioglimento del matrimonio (in caso di matrimonio civile);
4) di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio.
L’accordo non può contenere patti di trasferimento patrimoniale, ma è ammessa tuttavia la previsione dell’obbligo di corresponsione di una somma a titolo di assegno periodico, sia nel caso di separazione (c.d. assegno di mantenimento) sia nel caso di divorzio (c.d. assegno divorzile).
Tuttavia non può costituire oggetto dell'accordo innanzi all'Ufficiale dello Stato civile la previsione della corresponsione in un'unica soluzione dell'assegno di divorzio (cd. liquidazione una tantum).
Questa snella procedura, che si tiene davanti all’Ufficiale dello Stato Civile, non sempre è utilizzabile in quanto è consentita dalla Legge quando: 1) siano presenti figli minori; 2) siano presenti figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap gravi ai sensi dell’art. 3, comma 3 della Legge n. 104/1992; 3) siano presenti figli economicamente non autosufficienti.
Ovviamente devono essere considerati unicamente i figli comuni dei coniugi richiedenti.
Avvocato Separazioni – Divorzio – Catania e Provincia, Contatti
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